Pagina aggiornata il 5 Febbraio, 2024
Aggiornamento maggio 2020.
Con le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia…”, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il congedo parentale viene prorogato ed esteso: 30 giorni in tutto fino al 31 luglio.
Non è ancora stato divulgato un comunicato da parte dell’Inps.
Per il resto valgono le informazioni fornite in precedenza.
Aprile 2020.
Con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, emanato dal Governo, e la conseguente proroga della sospensione servizi educativi, è stato prorogato anche il congedo parentale straordinario (di 15 giorni) fino al 3 maggio 2020.
Ricordiamo che il congedo vale solo per uno dei genitori o entrambi (non nelle medesime giornate), per un totale di 15 giorni in tutto (limite del nucleo familiare).
Per il resto valgono le precedenti informazioni, riportate di seguito.
Con il decreto legge prodotto dal Governo per venire incontro a tutti i cittadini costretti a rimanere a casa e non lavorare, sono state stabilite anche alcune regole straordinarie che riguardano il Congedo Parentale (che qualcuno conosce come Maternità facoltativa, ossia quei giorni di riposo che si possono richiedere dopo aver terminato i giorni della Maternità obbligatoria, i famosi 5 mesi).
Solitamente il congedo parentale concede di usufruire del 30% del proprio stipendio, per le giornate richieste.
Con il nuovo decreto, nato dall’emergenza dell’epidemia da Covid-19 (Coronavirus), la percentuale sale al 50%, per un massimo di 15 giorni.
Ora, com’era prevedibile, sono stati tanti dubbi creati da questo provvedimento, a seconda dei vari casi, diversi da persona a persona.
Per questo motivo l’INPS ha pensato di pubblicare online una sorta di FAQ (Risposte a domande tipiche), particolarmente utile per i cittadini interessati. Ecco qui l’elenco, con tutti i chiarimenti e le novità:
- Computo dei giorni, come nel congedo parentale ordinario, comprende sabati e domeniche nel 15 giorni complessivi;
- può essere fruito, senza retribuzione, anche con figli da 12 a 16 anni (non serve domanda a Inps, solo al datore di lavoro);
- può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario. Si tratta di giorni in più;
- può essere fruito a giornate singole ma NON a ore;
- è retroattivo dal 5 marzo in poi, va richiesto con la stessa procedura prevista dal congedo parentale ordinario;
- richiedibile fino al 3 aprile (salvo proroghe del Governo);
- chi ha già richiesto l’ordinario in precedenza, non deve fare nulla, la conversione a straordinario è automatica;
- non è compatibile con il bonus baby-sitting (o uno o l’altro si può chiedere);
- non può essere richiesto se uno dei due genitori è disoccupato o non lavoratore oppure benefici di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata;
- se uno dei genitori fruisce dell’estensione dei permessi legge 104, l’altro genitore non può fruire del congedo parentale straordinario;